VACCINAZIONI: 10 marzo 2018 termine ultimo per la presentazione della documentazione
Si ricorda che il 10 marzo 2018 scade il termine per la presentazione della documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali (in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, in particolare il D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 119 del 31/7/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, e considerato quanto indicato nelle note del MIUR prot. 1622 del 16/8/2017 e 1687 del 1/9/2017).
A tal proposito si ricorda che entro il 10 marzo 2018 devono consegnare copia del certificato vaccinale:
- gli esercenti la responsabilità genitoriale che abbiano già presentato alla scuola una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale;
- quelli che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver fissato un appuntamento presso la ASL e hanno effettuato nel frattempo le vaccinazioni.
Se invece gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver fissato un appuntamento per la somministrazione dei vaccini presso la ASL e hanno ricevuto prenotazione successiva al 10 marzo 2018, come detto, essi devono consegnare copia della prenotazione ASL alla scuola e, successivamente, in relazione alla data di prenotazione della somministrazione, copia del certificato vaccinale.
Pertanto, in riferimento ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, solo i bambini i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL, entro il 10 marzo 2018 di aver presentato alla ASL stessa richiesta di effettuazione della vaccinazione e che la somministrazione sia stata fissata dalla ASL in data successiva al 10 marzo, possono frequentare la scuola.
Si sottolinea, infatti, che la presentazione di questa documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
Casi particolari: esonero, omissione, differimento
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.
- Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale.
- Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla ASL competente ovvero verificata con analisi sierologica.
Per gli alunni iscritti alla Scuola Primaria o Secondaria di I grado la mancata osservanza del termine di presentazione della documentazione comporta la segnalazione all’ASL al fine di attivare le procedure previste dall’art. 1, comma 4, del Decreto Legge 73/2017.
INFORMAZIONI UTILI
Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali , il Ministero della salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata nel sito istituzionale accessibile all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
La Regione Marche ha anch’essa attivato una sezione dedicata all’argomento reperibile all’indirizzo www.regione.marche.it/vaccini